Gli "Amici di Castellina"....

Un po' di storia:


L’associazione culturale “Amici di Castellina” nasce nel maggio 1995 dall’unione di un gruppo di abitanti di Castellina Marittima accomunati dal medesimo spirito di positiva spinta al miglioramento e alla crescita culturale ed estetica del paese. Promotore e catalizzatore dell'iniziativa è Alceste Lunardi (scomparso pochi anni fa) che si dedica alle attività dell'associazione con il piglio e la tenacia che l'hanno sempre contraddistinto.

Il Giornalino:

L’associazione da vita ad un periodico a carattere locale denominato “La Castellina” che, con regolare cadenza mensile informa la popolazione del paese con tematiche di attualità, storia, cultura e sport.

L’iniziativa, che non ha eguali nella zona, raccoglie sia gli scritti dei compaesani, sia firme di più noti intellettuali e giornalisti che hanno trovato nel piccolo paese un’accogliente dimora.

Nel settembre del 2006, per divergente all'interno della redazione, il periodico "La Castellina" cambia denominazione e diviene "La Voce di Castellina". Il giornalino prosegue le sue uscite fino al mese di Agosto del 2007.

Le altre iniziative:

Nell’estate del 1997 l’associazione organizza una mostra fotografica a carattere storico con tema dominante la vita del paese e la sua gente. L’iniziativa verrà ripetuta nell’estate del 2000 abbinata ad una mostra pittorica di artisti locali. L'evento raccoglie l'entusiasmo dei castellinesi che si mostrano interessati e incuriositi dalle testimonianze della Castellina che fu.

Nel 1998 l’associazione cura la produzione e distribuzione del video “Castellina ai tempi della cava”, una raccolta di filmati anni ’60 sul lavoro nelle cave di alabastro e sulla quotidianità del paese.

I Libri:

Nel 2004 collabora alla pubblicazione del libro “Dizionario storico geografico e fisico della Castellina Marittima – Manoscritto del maestro Massimino Carrai – 1896”. – Tagete Edizioni.

Nel 2006 l'associazione cura la pubblicazione dell’opera “Il Nostro Novecento – Castellina Marittima, anima e storia del secolo nostro” – di Aldo Castellani – Franco Di Martino – Gabriele Biagi. – Tagete Edizioni.

Il libro, stampato in 750 copie, raccoglie attraverso centinaia di foto e di documenti, la microstoria paesana del secolo scorso. Dietro le quinte di quest'opera c'è stato un certosino lavoro di ricerca che ha impegnato i tre autori per oltre un anno ma che ha consentito di mettere insieme un archivio di oltre 5000 documenti sul nostro paese.

Il nostro statuto

Art. 1. – É costituita l'Associazione Culturale “Amici di Castellina” la quale è una libera associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L'Associazione “Amici di Castellina” persegue i seguenti scopi:

- raccogliere, conservare e divulgare fonti storiche, culturali e del folklore di Castellina Marittima;

- ampliare la conoscenza della cultura storica, letteraria ed artistica in genere della popolazione di Castellina Marittima, attraverso contatti fra persone, enti, istituzioni ed associazioni;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. – L'associazione “Amici di Castellina” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti;

- attività di ricerca: raccolta di documentazione, di foto, di testimonianze, di materiale in genere e relativa catalogazione a scopo conservativo;

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. – L'associazione “Amici di Castellina” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono definiti i seguenti tipi di soci:

- soci ordinari: persone, associazioni ed enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci benemeriti: persone, enti, istituzioni o associazioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei casi di trasferimenti di proprietà di enti o associazioni e non è soggetta a rivalutazione alcuna.

Art. 5. – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è concesso ricorso al Collegio dei Soci Anziani in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dal diniego.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida scritta, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni inviando ricorso al Collegio dei Soci Anziani.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Sono ammesse deleghe di voto solo se presentate in forma scritta. Ogni socio non può raccogliere più di una delega.

Art. 8. – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;

- quote associative e contributi;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi per lo svolgimento di attività istituzionali presso terzi;

- attività economica marginali a carattere occasionale quali attività editoriale o ricreativa;

- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari (auto tassazioni) stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni e o contributi in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

- l’assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Soci Anziani;

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, o sia richiesta dal Consiglio direttivo, o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede o con qualsiasi altra forma che garantisca la massima diffusione e almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;

- approva il bilancio preventivi e consuntivo;

- approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente e dal segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Amici di Castellina”. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

- il presidente;

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

- di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi e ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei Soci Anziani è composto da tre soci anziani (anzianità anagrafica) disponibili all’incarico al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il Collegio non è elettivo ma viene nominato dal Consiglio direttivo in caso di ricorsi dei soci o, su richiesta del 10% degli associati, per verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Il Collegio decide in modo insindacabile, entro trenta giorni dalla presentazione dei ricorsi, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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